L’INAIL, con la circolare n. 45 del 1° agosto 2025, ha reso noto che sono stati rivalutati, con DM 20 giugno 2025 n. 85, a decorrere dal 1° luglio 2025, gli indennizzi del danno biologico erogati ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 38/2000, a seguito della variazione rilevata dall’Istat pari allo 0,8%.

Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo, e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

Per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2025 l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2025.

Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2025, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2025, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito dell’accertamento definitivo.

In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2025 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2025.