L'INAIL, con la circolare n. 37 del 7 luglio 2009, ha comunicato l'aumento, in via straordinaria, a decorre dal 2008, delle indennità dovute a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico nella misura dell'8,68%, pari al 50% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta da luglio 2000 a dicembre 2007 (aumento disposto dal decreto interministeriale del 27.3.2009).
Tale aumento riveste il carattere della straordinarietà e, quindi, non comporta un aggiornamento delle tabelle del danno biologico. Esso riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° gennaio 2008 e si applica esclusivamente agli importi effettivamente erogati dall'INAIL. Pertanto, per quanto riguarda i ratei di rendita, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico; per quanto riguarda, invece, gli indennizzi in capitale, l'incremento si applica agli importi erogati in seguito a provvedimenti emanati a partire dal 1° gennaio 2008.
Per gli accertamenti provvisori, l'incremento non si applica agli importi erogati antecedentemente all'1.1.2008, bensì all'eventuale importo erogato a conclusione dell'accertamento definitivo. Nell'ipotesi di accertamenti provvisori effettuati a decorrere dall'1.1.2008, l'incremento si applica, in ogni caso, a seguito di accertamento definitivo. Ovviamente, nei casi di revisione e aggravamento, l'incremento si applica solo agli importi erogati a seguito di provvedimento emanato a far data dal 1° gennaio 2008.