Datore di lavoro sanzionato una sola volta anche se la violazione riguarda più lavoratori a contatto con i minori
A cura della redazione

L'INL, con la nota 17 giugno 2021, n.967 ha precisato che viene irrogata una sola volta la sanzione al datore di lavoro che assume contestualmente più lavoratori che presteranno attività lavorativa con contatti diretti con soggetti minori, in violazione dell’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale.
Il certificato del casellario giudiziale viene richiesto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 25 bis del DPR 313/2002 e s.m., tra l’altro, anche per l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori nonchè l'applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.
Il datore di lavoro deve quindi richiedere il casellario giudiziale nel caso in cui intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Va ricordato che l’obbligo di richiedere il certificato giudiziale sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non anche quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione.
La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014).
Possono richiedere il certificato del casellario giudiziale, che ha una durata di 6 mesi, sia direttamente il datore di lavoro, sia la persona da lui delegata (es: consulente del lavoro).
All’INL è stato chiesto se la sanzione amministrativa, da euro 10 mila a euro 15 mila, prevista per il mancato rispetto dell’obbligo di richiedere il casellario giudiziale, sia applicabile una sola volta, nel caso in cui si proceda all’assunzione di più lavoratori che presteranno attività lavorativa a diretto contatto con il minore, oppure se la stessa sanzione vada moltiplicata per il numero dei dipendenti.
L’Ispettorato ha risposto che la sanzione viene irrogata una sola volta se l’assunzione di più lavoratori avviene contestualmente, mentre se l’instaurazione dei rapporti di lavoro avviene in momenti diversi, la sanzione verrà applicata per ciascun lavoratore che sarà a stretto contatto con il minore.
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