Il Senato della Repubblica, nella seduta del 1 ottobre 2014, ha approvato definitivamente il DDL 1558/2014 (in attesa di pubblicazione sulla G.U.) che, a seguito dell’accertato limitato utilizzo della dotazione numerica, apporta modifiche alla disciplina delle deroghe ai requisiti per il trattamento pensionistico, disponendo tra le altre cose anche la riduzione da 55.000 a 35.000 unità del contingente di una delle categorie di salvaguardati previsto dall’art. 22 DL 95/2012 (L. 135/2012).

Si tratta in particolare dei lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato, in sede governativa, entro il 31 dicembre 2011, accordi intesi alla gestione delle eccedenze occupazionali, con impiego di ammortizzatori sociali, benché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attività lavorativa e collocati in mobilità, a condizione che essi maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ( o di mobilità lunga).

Il legislatore richiede anche che i lavoratori rientrino in una delle seguenti fattispecie: 1) siano percettori, entro i 15 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di modifica, del trattamento straordinario di integrazione salariale e il loro rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità; 2) siano cessati o cessino dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati successivamente in mobilità.

L’art.1 del DDL 1558 dispone anche una riduzione da 6.500 a 2.500 unità del contingente previsto dall’art. 11 del DL 102/2013 (L. 124/2013), riservato ai soggetti, aventi determinati requisiti anagrafici, contributivi e di reddito, il cui rapporto di lavoro sia cessato tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto medesimo.

Il DDL introduce anche un ulteriore contingente pari complessivamente a 32.100 unità riservato ai seguenti soggetti beneficiari:

- Lavoratori (5.500 unità) collocati in mobilità ordinaria in seguito ad accordi, governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionino, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previgenti per il trattamento pensionistico. 

- Lavoratori (12.000 unità) autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possono far valere almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile, alla data del 6 dicembre 2011 o che abbiano almeno un contributo accreditato, derivante da effettiva attività lavorativa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che maturino i summenzionati requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016. Ai fini in esame, i soggetti non devono aver svolto, successivamente ad alcuni temporali, attività riconducibile al rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

- Lavoratori (8.800 unità) che maturano i requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016, ai soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo, stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ed ai soggetti il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

- Lavoratori (1.800 unità) dipendenti che maturino i requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016 e che rientrino in una delle seguenti fattispecie: 1) nel corso dell’anno 2011 fossero in congedo ai fini dell’assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità; 2) nel medesimo anno 2011 abbiano fruito di permessi giornalieri retribuiti per assistere coniuge, parente o affine con handicap in situazione di gravità.

- Lavoratori (4.000 unità) che maturino i requisiti previgenti nei limiti utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016, con contratto di lavoro a tempo determinato e cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato.

Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DDL.