Decorrenza degli interessi legali e prestazioni in regime internazionale
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare 14/05/2008 n.59, ha reso noto che anche nei confronti delle prestazioni in regime internazionale, pensionistiche e a sostegno del reddito, opera il termine di 120 giorni superato il quale insorge a favore del richiedente la prestazione il diritto agli interessi legali e all'eventuale rivalutazione monetaria.
Detto periodo deve essere inteso come spatium deliberandi necessario per l'adozione del provvedimento. Tale termine deve decorrere dalla data in cui la domanda di prestazione in regime internazionale, completa dei dati e dei documenti necessari è presentata direttamente all'istituto previdenziale.
Se la domanda viene presentata ad un istituto estero, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da accordi bilaterali sulla sicurezza sociale decorre dalla data in cui l'istituto riceve la domanda, completa dei dati e dei documenti necessari (contenuti nei formulari internazionali) da parte dell'istituzione straniera.
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