Decreto Aiuti-bis: fringe benefit più elevati e comprensivi di rimborsi
A cura della redazione

Il decreto Aiuti-bis, approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2022 e pubblicato sulla G.U. 185 del 9 agosto 2022, introduce novità anche in materia di welfare.
Nel decreto si prevede infatti che, limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.
Sono due gli aspetti di rilievo della disposizione.
In primo luogo viene aumentato il limite di esenzione dei cd fringe benefit, in linea con quanto già accaduto, ad esempio, durante il periodo pandemico.
In secondo luogo, e sicuramente è l’aspetto più innovativo della novella, possono rientrare nel predetto limite, sempre esclusivamente per il periodo d’imposta 2022, anche erogazioni e rimborsi da parte del datore. Si supera pertanto, seppure in via eccezionale, l’assetto normativo previgente, che prevedeva la concorrenza nel limite di cui alla disposizione richiamata della sola valorizzazione dei beni in natura conferiti al dipendente. Rimane fermo che le erogazioni e i rimborsi possono riferirsi esclusivamente alle “bollette”, trattandosi di una disposizione correlata al caro energia.
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