Decreto Flussi 2007 bis: le istruzioni ministeriali
A cura della redazione

Il Ministero dell'interno, con la circolare 05/12/2008 n.5303, ha precisato che i datori di lavoro extracomunitari persone fisiche dovranno confermare dal 15 dicembre 2008 al 3 gennaio 2009 il permanere dell'interesse all'assunzione del lavoratore straniero residente all'estero per il quale era stata presentata domanda di nulla osta all'ingresso con i flussi 2007.
L'intervento ministeriale fa seguito al DPCM 03/12/2008 che ha fissato in 150.000 le domande di rilascio dei nulla osta all'ingresso di stranieri per motivi di lavoro, in aggiunta alle 170mila quote fissate lo scorso anno dal DPCM 30/10/2007, che possono essere accolte dagli Sportelli Unici per l'immigrazione.
Questi ultimi provvederanno prima a definire il rilascio delle prime 170mila quote e solo dopo aver esaurito questa fase potranno procedere all'esame delle altre domande rientranti nel secondo decreto flussi.
Oltre a confermare il permanere dell'interesse all'assunzione del cittadino straniero, al datore di lavoro non comunitario viene richiesto il possesso di un titolo di soggiorno idoneo a dimostrare la lunga permanenza sul territorio italiano, quali:
- la carta di soggiorno cartacea o elettronica,
- il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo
- la carta di soggiorno rilasciata a stranieri familiari di cittadini comunitari.
Sul punto il Ministero dell'interno ha precisato che soggiacciono alla procedura di conferma, al fine di evitare un trattamento discriminatorio, anche le istanze dei datori di lavoro stranieri familiari di cittadini comunitari in possesso del titolo di soggiorno rilasciato ex art. 10 DLgs 30/2007.
Sempre secondo il Ministero dell'interno non verranno esaminate le domande presentate da datori di lavoro stranieri non comunitari persone fisiche in possesso del solo permesso di soggiorno. Queste domande verranno eliminate dal sistema.
Per attestarne il possesso lo straniero dovrà utilizzare il modulo web ministeriale.
Se il datore di lavoro straniero non provvede ai due adempimenti sopra descritti, l'istanza a suo tempo presentata verrà rigettata dall'autorità competente.
Il servizio di conferma messo a disposizione sul sito del Ministero dell'interno consiste nella compilazione di due moduli web direttamente on line e senza la necessità di installare alcun programma specifico. Secondo la circolare 5/12/2003 n.5303, la compilazione può essere effettuata da qualunque personal computer collegato alla rete internet.
Nel primo modulo l'interessato deve riportare i dati identificativi della domanda che intende confermare e che sono desumibili dalla ricevuta dell'avvenuta presentazione, ossia il codice identificativo della domanda a 12 cifre alfanumeriche e il codice verifica a 32 cifre alfanumeriche. Il sistema controlla se i dati inseriti sono corretti e se l'istanza viene riconosciuta consente all'utente di accedere al secondo modulo nel quale vanno indicati gli estremi dl titolo di soggiorno posseduto. Un aiuto nella compilazione potrà essere richiesto anche agli Sportelli Unici per l'immigrazione e all'help desk disponibile sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno o attraverso il portale www.nullaostalavoro.interno.it .
Inoltre tutti gli interessati potranno ricevere informazioni direttamente sul sito del Ministero dell'interno sul quale verrà pubblicato l'elenco costantemente aggiornato degli Sportelli Unici per l'immigrazione che hanno esaurito le quote del primo decreto flussi e cominceranno a trattare le domande relative al Decreto 3/12/2008. L'utente potrà controllare lo stato delle pratiche attraverso il servizio "verifica delle domande on line".
Non dovranno invece fare nulla i datori di lavoro italiani (persone fisiche e giuridiche) e quelli non comunitari se persone giuridiche.
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