L’INPS, con il messaggio n. 4589 del 4 dicembre 2020, ha fornito le prime indicazioni sulle indennità previste dal D.L. 157/2020 (Ristori quater).

Allo scopo, si ricorda che l’art. 9, c. 1, del citato D.L. 157/2020 ha previsto l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum dell’importo pari a 1.000 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all'art. 15, c. 1, del D.L. 137/2020.

In ragione di detta previsione, l’INPS provvederà ad erogare automaticamente – senza che si richieda la presentazione di apposita domanda - la predetta indennità a favore dei lavoratori appartenenti alle seguenti categorie, qualora gli stessi siano stati già beneficiari dell’indennità di cui al richiamato art. 15, c. 1:

  • lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Il medesimo art. 9 del D.L. 157/2020 ha, altresì, previsto il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui sopra che non hanno già beneficiato dell’indennità di cui all’art. 15, c. 1, del D.L. 137/2020, prevedendo per ciascuna categoria requisiti specifici per l’accesso alle indennità di cui trattasi, nonché la presentazione di apposita domanda all’INPS.

Considerato, infine, che il D.L. 157/2020 ha fissato i termini di presentazione delle domande per l’accesso alle indennità dallo stesso introdotto e ha, altresì, previsto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l’accesso alle indennità di cui all’art. 9 del D.L. 104/2020, si riportano di seguito tutti i termini entro i quali è possibile presentare le domande per l’accesso alle indennità di cui al D.L. 157/2020, di cui al D.L. 137/2020, nonché per l’accesso alle indennità di cui al D.L. 104/2020.

  1. Domande indennità di cui all’art. 9, commi 2, 3, 5 e 6, del D.L. 157/2020: termine di presentazione 15 dicembre 2020. Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’INPS;
  2. Domande indennità di cui all’art. 15, commi 2, 3, 5 e 6, del D.L. 137/2020: termine di presentazione 18 dicembre 2020;
  3. Domande indennità di cui all’art. 9 del D.L. 104/2020: termine di presentazione 15 dicembre 2020.