Decreto sicurezza: confermato l’apprendistato per i detenuti
A cura della redazione

Nella seduta del 4 giugno 2025, il Senato della Repubblica, con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un'astensione, ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione definitiva del ddl n. 1509 di conversione in legge del decreto-legge n. 48/2025, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, che tra l’altro, introduce novità lavorative per i detenuti.
In particolare, il Senato conferma due disposizioni previste nel DL 48/2025. La prima è contenuta nel l’art. 35 che, novellando l'articolo 2, comma 1, della legge n. 193 del 2000, estende anche al lavoro all’esterno gli sgravi contributivi previsti dall’articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991, per le aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all'interno degli istituti penitenziari, impiegando quindi sia persone detenute o internate che quelle ammesse al lavoro esterno, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti.
Si ricorda che l’articolo 4, comma 3-bis, prevede che le aliquote, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, siano ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia.
L’altra novità è contenuta nel successivo art. 36 che, integrando l'articolo 47, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015, estende la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975.
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