Come noto, il premio di risultato può essere sostituito da contributi sanitari alle casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

Dal periodo d’imposta 2017, per effetto della L. 208/2015, i suddetti contributi versati in sostituzione di premi di risultato non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se aggiuntivi a contributi già versati dal datore di lavoro o dal lavoratore per un importo di € 3.615,20. A tale importo potrà, quindi, aggiungersi l’ulteriore importo di contributi esclusi dal reddito nel limite massimo di € 3.000 (elevato ad € 4.000 in caso di premi erogati da aziende che abbiano adottato forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nella organizzazione del lavoro sulla base di contratti stipulati entro il 24.4.2017).

Diversamente da quanto disposto per i contributi alla previdenza complementare, in assenza di specifiche disposizioni dettate dalla Legge di Bilancio 2017, l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabili i principi generali in base ai quali la deduzione o detrazione degli oneri è possibile nella misura in cui la relativa spesa sia rimasta a carico del contribuente, condizione che non sussiste qualora la spesa sia sostenuta o rimborsata a seguito di contributi dedotti dal reddito o che non hanno concorso alla formazione del reddito, come nel caso di contributi versati in sostituzione di premi di risultato agevolabili.