Deduzione asili nido anche se gestiti indirettamente dal Comune
A cura della redazione
Con la risoluzione n. 3 del 9 gennaio 2004 l'Agenzia delle entrate conferma l'interpretazione autentica fornita dalla legge Finanziaria per l'anno 2003.
In particolare ricordiamo che l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), aveva previsto l'istituzione di un Fondo per gli asili nido da ripartire annualmente tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la costruzione e la gestione degli asili nido nonchè dei micro-nidi nei luoghi di lavoro.
A favore del datore di lavoro (e dei genitori che contribuiscono alla gestione) è prevista quindi la deduzione delle spese di realizzazione degli asili in azienda con possibilità inoltre di attingere al fondo rotativo di cui all'articolo 91 della legge 289/2002 (mediante presentazione di apposita domanda da consegnare al Ministero del lavoro).
L'agevolazione è fissata nell'importo di 2.000,00 euro (per ogni bambino) quale misura massima di deducibilità consentita per la partecipazione alle spese di gestione, sia per i genitori (deduzione dal reddito complessivo) sia per l'azienda (deduzione dal reddito di lavoro autonomo o d'impresa).
Il decreto prevede quindi la possibilità di usufruire della predetta deduzione alle seguenti condizioni:
- gli asili nido o i micro-nidi devono essere stabiliti nei luoghi di lavoro;
- i bambini che danno diritto alla deduzione sono quelli di età compresa tra i tre mesi e i tre anni (circolare n. 15 del 1° febbraio 2002);
- gli asili nido o i micro-nidi devono essere gestiti dal Comune.
Ricordiamo infine che la deduzione in oggetto è concessa per ciascuno degli 2002, 2003 e 2004.
Deduzione anche per i nidi gestiti dalle aziende
La deduzione prevista dalla legge 448/2001, con riferimento ai micro-asili e ai nidi gestiti dal Comune nei luoghi di lavoro, ha trovato un'estensione applicativa nell'interpretazione fornita dall'articolo 91, comma 6, della Finanziaria per il 2003, il quale fornisce oggi l'interpretazione autentica della disposizione recata dall'articolo 70 della legge n. 448 del 2001. L'articolo 70, comma 6, deve leggersi, infatti, nel senso che la deduzione è ammessa con riguardo ai micro-asili gestiti, non solo dal Comune, ma anche dal datore di lavoro.