Denuncia infortunio alla PS e datori di lavoro agricolo
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 29/11/2007 n.35, rispondendo ad un'istanza di interpello ha precisato che i datori di lavoro agricolo, per gli operai a tempo determinato e il titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi, sono tenuti ad effettuare la denuncia alla Pubblica sicurezza nel caso di infortunio di morte o inabilità al lavoro per più di tre giorni così come previsto dalla L. 54/82 per i datori di lavoro agricolo per i lavoratori a tempo indeterminato.
La precisazione ministeriale riguardava due disposizioni che in merito alla denuncia di infortunio alla PS prevedevano situazioni differenti. Più precisamente l'art. 3 della Delibera INAIL 239/2001 fa sorgere l'obbligo di denuncia per ogni infortunio sul lavoro che abbia come conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni (per i datori di lavoro agricolo per i lavoratori a tempo indeterminato), mentre l'art. 239 DRP 1124/65 fa soprgere l'obbligo di denuncia nei soli casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità assoluta al lavoro superiore a 30 giorni (per i datori di lavoro agricolo, per gli operai a tempo determinato e il titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi).
Se si interpretasse diversamente la disciplina normativa, eventi infortunistici della medesima gravità risulterebbero ingiustificatamente soggetti ad obblighi differenti solo in ragione della natura a termine o meno del rapporto di lavoro.
Con la stessa circolare il ministero ha precisato che l'obbligo di denuncia, se il datore di lavoro è una società, spetta anche quando l'infortunio è occorso ai soci contitolari della stessa. Solo nel caso di lavoratore agricolo autonomo, se questo è impossibilitato, la denuncia viene effettuata dal sanitario che per primo ne ha constatato le conseguenze.
Infine la circolare 35/2007 precisa che le sanzioni per omessa o ritardata denuncia di infortunio alla Pubblica Sicurezza non vengono meno nel caso in cui lo stesso sia ritenuto dall'INAIL non indennizzabile poichè l'obbligo di denuncia e l'indennizzabilità sono due situazione differenti che non hanno nulla in comune.
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