L'INAIL, con la circolare 25/08/2008 n.6793, ha precisato che a seguito delle modifiche apportate al DPR 1124/65 dalla legge 133/2008 (di conversione del DL 112/2008) a decorrere dal 18/08/2008 i datori di lavoro sono tenuti all'obbligo di denuncia nominativa all'Istituto assicuratore, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, anche dei collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, dei coadiuvanti delle imprese commerciali e sei soci lavoratori delle attività commerciali e di imprese in forma societaria.
Soggiacciono all'obbligo di denuncia nominativa anche i datori di lavoro artigiani, il socio artigiano nonché i collaboratori e coadiuvanti delle imprese artigiane.
La denuncia deve essere effettuata almeno un giorno prima dell'inizio dell'attività lavorativa del singolo lavoratore, via fax al numero verde 800657657 oppure per via telematica sul sito internet www.inail.it (attualmente non disponibile).