Il Ministero del lavoro, con la risposta di interpello n. 20/2007, ha chiarito che la sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 5, del D.P.R. 1124/1965 deve essere applicata anche nel caso di denuncia tardiva, da parte del datore di lavoro, della malattia professionale insorta ad un proprio dipendente ed avente come conseguenza l'inabilità permanente al lavoro. In particolare l'art. 52 della stessa legge richiede che la denuncia di malattia professionale sia fatta dall'assicurato al proprio datore di lavoro entro il termine di quindici giorni della sua manifestazione, pena la decadenza del diritto all'indennizzo per il periodo antecedente la denuncia. Tale denuncia deve essere poi trasmessa dal datore di lavoro all'INAIL, corredata dal certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia.