Detassazione 2016: premi di risultato anche per il miglioramento della qualità dei prodotti
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota prot. 3/03/2016 n.1457, ha diffuso lo schema del Decreto interministeriale che, attuando l’art. 1, cc. 182 – 191, della L. 208/2015, individua i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione ai quali i contratti aziendali e territoriali devono legare la corresponsione dei premi di risultato di ammontare variabile affinché si possa fruire del regime impositivo agevolato.
La Legge di Stabilità 2016 riconosce la facoltà di applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di 2.000 euro (2.500 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro) lordi, ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, previsti dai contratti collettivi aziendali o territoriali. Il beneficio fiscale spetta solo ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro percepito nell’anno precedente a quello di erogazione delle citate somme.
Secondo il provvedimento interministeriale i criteri in presenza dei quali è possibile concedere i premi di produttività possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso a modalità di svolgimento spazio temporali della prestazione lavorativa, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
Secondo la Legge di Stabilità 2016, possono fruire dell’imposta sostitutiva del 10% anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, sempreché i contratti collettivi prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Non soddisfano la predetta condizione invece i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.
Il decreto interministeriale prevede anche che l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi, possa avvenire anche consegnando al lavoratore documenti voucher nominativi sia in formato cartaceo o elettronico. Questi documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizi per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del lavoratore.
Ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale è necessario il deposito, da effettuarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione, dei contratti collettivi aziendali o territoriali, insieme alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni ministeriali.
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