L’INPS, con la circolare n. 90 del 6 luglio 2010, ha precisato che i professionisti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni rese dai pensionati ai fini delle detrazioni d’imposta possono stipulare convenzioni singole presso le Direzioni provinciali o subprovinciali INPS.
In particolare, si segnala che, con determinazione del Commissario Straordinario n. 113/2010, è stata approvata la convenzione con i Centri di assistenza fiscale ed i liberi professionisti per la raccolta e la trasmissione all’INPS delle dichiarazioni previste dall’art. 23 del DPR n. 600/1973.
Il professionista che voglia stipulare la convenzione con l’Istituto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- abilitazione alla certificazione del reddito;
- iscrizione nel Registro delle chiavi pubbliche degli utenti del “fisco telematico” del Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- possesso di un certificato digitale valido emesso dal Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero, ai soli fini della trasmissione a firma digitale, da un’Autorità di Certificazione (Infocamere, Actalis, Postecom o CNIPA).