I datori di lavoro che chiudono totalmente o parzialmente l'azienda per ferie collettive durante la stagione estiva, possono presentare entro il 31 maggio 2004 (il termine non è tassativo) apposita domanda all'INPS territorialmente competente per richiedere che la data di versamento dei contributi venga differita al giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la chiusura aziendale. Nel caso in cui il periodo feriale sia a cavallo di due mesi diversi (esempio luglio e agosto), si dovrà applicare il criterio in base al quale il differimento opera in merito agli adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati nel mese in cui cade la maggior parte del periodo feriale stesso. Il differimento contributivo del termine di versamento è condizionato alla corresponsione della somma dovuta maggiorata degli interessi di dilazione e differimento in ragione d'anno fissati, con decorrenza 12 giugno 2003, nella misura dell' 8,00%, dato dal TUR pari al 2,00% (provvedimento Banca d'Italia 6 giugno 2003 in G.U. n. 131 del 9/06/2003) più 6 punti percentuali.