L’INL, con la nota n. 5066 del 30 maggio 2019, ha chiarito che non è possibile dare rilievo ad accordi conciliativi intervenuti in forme diverse da quelle prescritte dall’art. 12, c. 2, D.Lgs. 124/2004, sia nel caso in cui intervengano prima della validazione della diffida accertativa sia in fase successiva. Ne consegue che, una volta adottata e validata la diffida accertativa, eventuali motivi di doglianza da parte del datore di lavoro in ordine a conciliazioni intervenute presso altre sedi potranno essere fatte valere giudizialmente esclusivamente nella fase dell’opposizione all’esecuzione. Allo scopo, si rammenta che il citato art. 12 stabilisce, espressamente, che il tentativo di conciliazione vada promosso dal datore di lavoro presso le sedi territoriali dell’spettorato Nazionale del Lavoro. Con circolare n. 24/2004, il Ministero del Lavoro ha, altresì, chiarito che le modalità di espletamento della conciliazione, in ragione di una interpretazione letterale e sistematica della norma, sono quelle previste dal precedente art. 11 (conciliazione monocratica).