L’Assindatcolf, sul proprio sito internet, il 12 maggio 2016, ha ricordato che dal 12 marzo u.s. è in vigore il nuovo meccanismo introdotto dal D.lgs. 151/2015 che prevede procedure semplificate in caso di dimissioni e di interruzione consensuale del rapporto di lavoro anche per le colf, le badanti e le baby sitter. Pertanto dal mese di marzo non è più necessario, come prevedeva la Riforma Fornero, convalidare la fine dell'attività recandosi di fronte alla DTL, al centro per l'impiego territorialmente competente o sottoscrivendo in calce la comunicazione della cessazione del rapporto, ma è sufficiente firmare una dichiarazione che attesta la fine dell'attività. Secondo Assindatcolf è necessario che la dichiarazione contenga almeno la data, il nominativo e l’indirizzo del datore di lavoro, il periodo di preavviso e l’indicazione dell’ultimo giorno di lavoro. Al datore di lavoro rimane comunque l'obbligo di dare comunicazione all'Inps della cessazione dell'attività entro 5 giorni,  a prescindere dalla causa di recesso (licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale).