Il Ministero del lavoro, con la circolare 25/03/2008 n.5130, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle dimissioni volontarie ex DM 21/01/2008 fornendo anche un elenco di situazioni escluse dall'obbligo dell'utilizzo del modulo ministeriale, che adesso può essere inviato direttamente dal lavoratore senza passare dagli intermediari.

I casi nei cui confronti non trova applicazione il decreto 21/01/2008 sono: risoluzione consensuale bilaterale; dimissioni volontarie; cessioni di contratto; prestazioni di lavoro accessorio; stages e tirocini; prestazioni di lavoro occasionale; rapporti di agenzia; cessazione del contratto a tempo determinato quando giunge al termine; collocamento di quiescenza e di collocamento in pensione; dimissioni nel periodo di prova; recesso del datore di lavoro.

Inoltre il decreto ministeriale non si applica: in caso di dimissioni di componenti di organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni (purchè il rapporto non sia cococo) e i rapporti di pubblico impiego.

In merito alla procedura il Ministero ritorna sui propri passi e ammette che il lavoratore possa direttamente accedere alla sezione del sito internet http://www.mdv.lavoro.gov.it/mdv/login.aspx, registrarsi, compilare il modello e ottenere la validazione on line senza dover per forza recarsi da un intermediario abilitato, come invece era previsto originariamente. Questo agevola i lavoratori che intendano dimettersi pur essendo distaccati all'estero.

La lavoratrice dovrà comunque sempre recarsi presso la DPL in caso di dimissioni rese per causa di matrimonio nel periodo compreso tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione del matrimonio ovvero rassegnate nel periodo coperto da maternità.