Con la risoluzione n. 80/E/2002 l'Agenzia delle entrate illustra come l'Inpdap debba comportarsi nella determinazione dell'imposta sulla rivalutazione degli accantonamenti del Tfr e della previdenza complementare. Nel rispondere ad uno specifico interpello dell'ente previdenziale che chiedeva l'introduzione di una modifica legislativa che, al fine di facilitare la contabilizzazione delle partite di giro nell'ambito dei bilanci della Pubblica Amministrazione, permettesse il calcolo virtuale dei conti individuali e dell'imposta sostitutiva sul tfr e sulla previdenza complementare, l'Agenzia delle entrate ha precisato il comportamento che l'ente stesso deve tenere per effettuare i corretti conteggi. Innanzitutto l'Agenzia chiarisce che la modifica legislativa richiesta non è necesasria in quanto la ratio della norma e la sua sistematica interpretazione conducono al risultato che l'imposta sostitutiva calcolata su di un ammontare virtuale non può che essere anch'essa virtuale e come tale non deve essere materialmente versata. In ogni modo l'Inpdap dovrà seguire le seguenti istruzioni: - gestire i conti individuali degli iscritti in maniera virtuale; - determinare le rivalutazioni degli accantonamenti e la relativa imposta sostitutiva; - scomputare, sempre virtualmente, l'imposta calcolata dai fondi individuali.