Diritto al congedo per le donne vittime di violenza
A cura della redazione

Con la circolare n. 65 del 15 aprile 2016, l’Inps ha fornito istruzioni in ordine al congedo di 3 mesi riconosciuto alle lavoratrici dipendenti che siano state vittime di violenza di genere e che siano state inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio.
Come predetto, l’indennità è erogata alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere del settore privato, con un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, escluse le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari. Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa), che deve essere fruito entro i 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Il congedo può essere goduto in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa (con esclusione quindi dei giorni festivi, dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa o dei periodi di aspettativa e dei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro). Può essere fruito in modalità giornaliera o oraria, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. In assenza di contrattazione, la lavoratrice può scegliere tra fruizione giornaliera o oraria. Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione. In caso di fruizione oraria, l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le modalità previste per le indennità di maternità. E’ corrisposta direttamente dall’Inps alle lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto delle indennità di maternità. Le lavoratrici che hanno già usufruito di periodi di congedo dal 25 giugno 2015 al 15 aprile 2016, presentano una domanda anche per tali periodi, in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati.
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