Era stato chiesto se, al fine di poter ricorrere alla mobilità lunga, il requisito dettato dall'art.16, c.1, della legge 223/91, consistente in 12 mesi di anzianità aziendale, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, potesse essere soddisfatto anche dai lavoratori che sono stati trasferiti da un'azienda ad un'altra del medesimo gruppo aziendale.
L'INPS, richiamando quanto già precisato dal Ministero del lavoro, ha precisato che per determinare il possesso dei requisiti ai fini dell'accesso alla mobilità lunga devono essere presi in considerazione tutti i differenti periodi di lavoro in precedenza prestati dal lavoratore anche presso più società del medesimo gruppo aziendale (Circ. INPS 18/11/2002 n.170).
Le condizioni per poter applicare il suddetto criterio sono:
- per gruppo aziendale si deve intendere quello definito dall'art. 2359 c.c.
- le imprese appartenenti al gruppo (destinatarie della normativa sulla mobilità) che possono essere prese in considerazione ai fini dell'accertamento dei requisiti;
- il singolo lavoratore deve aver conservato i trattamenti in essere presso l'impresa di provenienza, in quanto la novazione del rapporto di lavoro deve essere stata solo nominale
- il trasferimento deve essere avvenuto senza soluzione di continuità.
Ricorda l'INPS, con la circolare 18/11/2002 n.150, che il criterio sopra ricordato secondo il quale l'anzianità aziendale, ai fini del ricorso alla mobilità lunga matura anche in caso di trasferimento da un'azienda ad un'altra dello stesso gruppo, non si può applicare per la mobilità ordinaria.
Infatti in quest'ultima ipotesi la durata dell'indennità deve essere determinata in relazione all'età e all'ubicazione dell'azienda e non potrà superare l'anzianità aziendale maturata alle dipendenze dell'azienda che ha disposto il licenziamento a seguito della procedura in mobilità.