L’Inps, con la circolare n. 83 del 27 aprile 2015, ha fornito indicazioni sull’indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL).
Partendo dal dettato normativo, si ricorda, innanzi tutto, che l’art. 15 del D.Lgs. 22/2015 ha istituito, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, una nuova indennità di disoccupazione mensile – denominata DIS-COLL – rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – con esclusione degli amministratori e dei sindaci – iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.
L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
b) possano fare valere almeno 3 mesi di contribuzione nella Gestione Separata INPS, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di 3 mensilità);
c) possano fare valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (requisito contributivo/reddituale).
L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati - derivante dai rapporti di collaborazione -  relativo all’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.
L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75% del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2015, all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della DIS-COLL è pari al 75% del predetto importo di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro.
L’indennità DIS-COLL non può, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2015, annualmente rivalutato. 
L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente “per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati” nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
Ai soli fini della durata, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Inoltre, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente DIS-COLL.
La durata massima della indennità DIS-COLL non può comunque superare i 6 mesi di fruizione.
Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi.
Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.
Tuttavia, al fine di consentire comunque l’avvio delle operazioni di istruttoria delle domande e di relativa liquidazione della prestazione, fino all’11 maggio p.v., la domanda di DIS–COLL sarà accettata anche in forma cartacea mediante l’apposito modulo disponibile nel sito www.inps.it.
Fino alla suddetta data, non sarà possibile la presentazione della domanda attraverso il canale del Contact Center.
In caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a 5 giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie; al termine del periodo di sospensione la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa.
In caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni decade dal diritto alla DIS-COLL.
Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi, invece, un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all’INPS entro 30 giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività.
Qualora il reddito dichiarato sia inferiore o pari al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.