Il Ministero del lavoro ha risposto all’interpello n. 23 del 30 dicembre 2016, fornendo rilevanti chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del nuovo incentivo per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all’art. 13, L. n. 68/1999, come modificato dall’art. 10 del d.lgs. n. 151/2015, nonché in materia di computo del disabile, sempre in caso di somministrazione.

In particolare, il Dicastero ha chiarito che, in caso di assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione, ferma restando la presenza dei requisiti di legge per la fruibilità del nuovo incentivo, la condizione dell’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti deve essere riferita all’impresa utilizzatrice. A tal fine deve utilizzarsi il criterio convenzionale dell’Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.).

Quanto al secondo tema dell’interpello, il Ministero precisa che se l’agenzia di somministrazione invia in missione (somministrazione) per almeno 12 mesi, alla medesima azienda, un dipendente disabile, quest’ultimo è computato nell’organico dell’utilizzatore, per il periodo di durata della missione, ai fini della copertura della quota d’obbligo di cui all’art. 3 della L. n. 68/1999 (quota di riserva).