È stato pubblicato in data 2 maggio 2016, nella sezione "pubblicità legale" del sito internet del Ministero del Lavoro, il decreto interministeriale 10 marzo 2016, relativo alle modalità di versamento al Ministero stesso del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l'esonero dall'obbligo di cui all'art. 3 della L. n. 68 del 1999 per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato.

Il contributo esonerativo è pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato e può essere versato dalle imprese che pagano un premio Inail al tasso non inferiore al 60 per mille e che decidono di non assumere disabili ai fini della copertura della quota d'obbligo.

A tal fine, le imprese interessate devono autocertificare l’esonero dall’obbligo per quanto concerne i medesimi addetti. In sede di prima applicazione, l’autocertificazione dovrà essere presentata in via telematica entro il 1° luglio 2016, ed il versamento deve coprire l’intero periodo dalla data dalla quale il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell’esonero al termine del trimestre in cui è presentata l’autocertificazione.