Disabili: i permessi spettano anche se non si condivide lo stesso appartamento
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 3884 del 18 febbraio 2010, ha precisato che i permessi di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, spettano, in assenza di altre persone idonee ad occuparsi del disabile, al figlio convivente anche se non condivide lo stesso appartamento.
Al fine di dare una corretta interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, allo stesso tempo, alla necessità di contenere possibili abusi ed un uso distorto del beneficio, il Ministero ha, infatti, ritenuto giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi.
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