Disabili. Il congedo anche al figlio convivente
A cura della redazione

L'INPS, con circolare n. 41/2009, in relazione alla sentenza n. 19 del 16/01/2009 della Corte Costituzionale, ha precisato che il congedo di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 deve essere riconosciuto anche al figlio convivente del portatore di handicap grave.
In particolare, oltre al coniuge, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo in argomento anche il figlio convivente, in presenza di determinate condizioni:
1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o convivente con il coniuge, ovvero, laddove coniugato o convivente, il coniuge non presti attività lavorativa, sia un lavoratore autonomo o abbia rinunciato a godere, in favore dello stesso soggetto, del congedo;
2) i genitori del portatore di handicap siano morti o totalmente inabili;
3) il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, ovvero, laddove abbia altri figli conviventi, questi non prestino attività lavorativa, siano lavoratori autonomi o abbiano rinunciato a godere, in favore del genitore, del congedo;
4) il portatore di disabilità grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, ovvero, laddove abbia un fratello convivente, questi non presti attività lavorativa, sia un lavoratore autonomo o abbia rinunciato a godere, in suo favore, del congedo.
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