Sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28/09/2009 è stata pubblicata l'approvazione della delibera n.  72 adottata, in data 18 giugno 2009, dall'Istituto  nazionale  di  previdenza dei giornalisti italiani (IPNGI), con la quale vengono recepite le disposizioni di cui all'art. 80, comma 2, della legge n. 388/2000, così come riformulato nell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001.
In particolare, il suddetto decreto, prevede all'art. 42, che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, o dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge medesima, abbiano diritto a fruire del congedo di cui al comma 2, dell'art. 4, della legge n. 53/2000, entro sessanta giorni dalla richiesta.