Disabili: l'incentivo all'esodo sospende gli obblighi occupazionali
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 22 del 24 settembre 2014, ha precisato che la sospensione degli obblighi occupazionali nei confronti dei lavoratori disabili di cui all’art. 3, comma 5, della L. 68/1999 si applica, in via analogica, anche alle ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all’esodo previste dall’art. 4, commi da 1 a 7ter, della L. 92/2012.
La fattispecie dell’esodo incentivato, infatti, presenta evidenti analogie con l’istituto della mobilità, espressamente previsto dall’art. 3, comma 5, della L.68/1999 quale presupposto legittimante la sospensione degli obblighi occupazionali e con il ricorso alle procedure di esubero del personale previste dai Fondi di settore di cui alla L. 662/1996 alle quali è stata già estesa, in via interpretativa, al sospensione degli obblighi di cui sopra.
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