L’INPS, con il messaggio n. 1740 del 25 gennaio 2011, ha fornito le istruzioni operative relative alle modifiche introdotte dall’art. 24 della L. n. 183/2010 alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a persone disabili in situazione di gravità.
Si segnala, tra l’altro, che, in riferimento alle patologie invalidanti, il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire dei benefici in esame, dovrà allegare, in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente, la documentazione sanitaria inerente lo stato di salute del coniuge e/o del/i genitore/i utile e idonea a comprovare la sussistenza della patologia invalidante stessa.

Si ricorda che la nuova formulazione del comma 3, art. 33, della Legge n. 104/92 ha ristretto l’ambito dei parenti ed affini, che possono fruire dei permessi mensili per assistere i portatori di handicap grave, fino al secondo grado. Il passaggio al terzo grado è ora ammesso solo se il coniuge o i genitori del disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, o siano affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti, o siano mancanti.