Disabilità: niente certificato introduttivo senza profilazione del medico
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 2806 del 25 settembre 2025, ha fornito le indicazioni operative sulla profilazione dei medici certificatori per l’accesso al servizio di presentazione del certificato medico introduttivo ai fini dell’accertamento delle condizioni di disabilità.
L’Istituto previdenziale, facendo seguito al Messaggio n. 2600/2025, ha precisato che i medici certificatori già profilati possono utilizzare il profilo in loro possesso per l’acquisizione dei nuovi certificati medici introduttivi, per i soggetti residenti o domiciliati nei territori coinvolti nella sperimentazione, dal 30 settembre 2025.
Invece, per i medici certificatori che si profilano per la prima volta, è necessaria una specifica abilitazione ai servizi telematici da richiedere compilando il modulo “AP110 – Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per medici certificatori”. Il citato modulo “AP110” è scaricabile in formato .pdf dal sito istituzionale www.inps.it nella sezione “Moduli” e deve essere compilato e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Struttura territorialmente competente dell’INPS, all’indirizzo individuato nella sezione “Sedi e Contatti” del medesimo sito istituzionale. Una volta ottenuto il profilo di medico certificatore, è possibile accedere alla nuova procedura di compilazione e trasmissione del certificato medico introduttivo.
Al primo tentativo di accesso alla nuova procedura di compilazione del certificato medico introduttivo, i medici certificatori di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, medici in quiescenza iscritti all’albo, liberi professionisti e medici in servizio presso strutture private accreditate vengono automaticamente indirizzati alla sezione “Profilo medico” dell’applicativo, nella quale il medico certificatore deve spuntare obbligatoriamente la dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla formazione effettuata.
Invece, i medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare, devono spuntare nella nuova procedura del certificato medico introduttivo la struttura sanitaria di appartenenza e sono esenti dalla verifica del requisito della formazione di cui al comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024.
Riproduzione riservata ©