Le giornate prestate dai soci delle cooperative ex lege 602/70 non possono essere cumulate con quelle prestate come dipendente agricolo nè per raggiungere il diritto nè per determinare la misura dell'indennità di disoccupazione agricola sia con requisiti normali che con requisiti ridotti (Mess. INPS 17263/2005). Queste giornate non sono indennizzabili e vanno detratte dai parametri previsti dal tipo di prestazione di disoccupazione. La liquidazione deve avvenire solo sulla base delle risultanze degli elenchi nominativi e non di eventuali documenti su carta che il lavoratore presenti allegati alla domanda.