Disoccupazione e mobilità: i certificati vengono ancora rilasciati dai Centri per l'impiego
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 27/03/2012 n.5300, ha precisato che i lavoratori potranno continuare a chiedere il rilascio dei certificati di disoccupazione e di iscrizione nelle liste di mobilità ai Centri per l’impiego e agli altri uffici pubblici competenti, al fine di comprovare il proprio stato nei confronti dei loro potenziali datori di lavoro.
La precisazione dell’Istituto previdenziale fa seguito alla circolare 140/2011 con la quale sono state fornite le principali istruzioni operative in merito al nuovo procedimento telematico finalizzato all’applicazione degli incentivi per l’assunzione dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o iscritti nelle liste di mobilità, e al messaggio 776/2012 che ha dato le prime indicazioni per effettuare la verifica della spettanza degli incentivi mediante le nuove funzionalità rilasciate all’interno del Fascicolo elettronico aziendale.
In sostanza dal 1° gennaio 2012 per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 15 della Legge 183/2011, che ha modificato il DPR 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla P.A. riguardanti stati, qualità personali o fatti sono richieste solo nei rapporti tra privati, mente nei rapporti con la pubblica amministrazione i certificati e gli atti di notorietà devono essere sempre sostituiti dalle autocertificazioni.
Ne consegue che i lavoratori disoccupati o in mobilità, dovranno presentare nei confronti dell’azienda che potenzialmente li potrebbe assumere, i certificati rilasciati dai competenti uffici pubblici, per attestare il proprio status di disoccupato, mentre i datori di lavoro (o gli intermediari abilitati che operano per conto di essi) non potranno più allegare i suddetti certificati ai moduli on line 407 o 223, per ottenere gli incentivi, ma dovranno allegare le autocertificazioni sostitutive sottoscritte dal lavoratore.
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