L’Inps, con il messaggio n. 7570 del 29 marzo 2011, ha fornito precisazioni in merito al flusso di lavoro relativo all’indennità di disoccupazione con sospensione ed all’indennità di mobilità in deroga.

L’Istituto precisa che il flusso di lavoro previsto per la definizione delle domande di disoccupazione per sospensione prevede la liquidazione dell’intera prestazione alla fine del periodo di sospensione.
Tuttavia, per potere istruire la domanda, è necessario che:
- l'EBAM abbia effettuato il pagamento della quota di propria competenza relativa al primo mese di sospensione;
- sia verificata la presenza delle rendicontazioni mensili che l'azienda deve comunicare entro il 20° giorno del mese successivo a quello di fruizione della sospensione.
Quanto poi all’indennità di mobilità in deroga, viene precisato che la stessa resta sospesa per tutto il periodo in cui il lavoratore viene assunto con contratto a tempo determinato o, se assunto a tempo indeterminato, qualora questo non superi il relativo periodo di prova. Il periodo di assunzione suddetto va comunque considerato neutro ai fini della durata complessiva dell'indennità, nel rispetto dei limiti temporali previsti dagli accordi regionali vigenti in materia di ammortizzatori sociali in deroga (sei mesi da fruire nel corso dell'anno 2011).
Infine viene ammesso il pagamento dell’indennità di mobilità in deroga per i lavoratori domestici, su cui verranno fornite successive indicazioni.