Il Ministero del lavoro, con la nota 14/03/2012 n.5169 (interpello 8/2012), ha precisato che deve essere considerato neutro ai fini della maturazione del diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, il periodo durante il quale il lavoratore fruisce del congedo per assistere il genitore affetto da disabilità grave, con l’effetto di retrodatare il biennio di riferimento utile al computo del requisito contributivo.
Al fine di arrivare a questa conclusione, il Ministero del lavoro richiama il RDL 636/1939 che regolamenta i requisiti necessari per fruire dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. Più precisamente l’ammortizzatore sociale spetta se l’interessato può far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contributi nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
Secondo il Ministero i periodi di malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, nonché di assenze per la fruizione dei permessi e dei congedi per assistere una familiare affetto da handicap grave (DLgs 151/2001), seppur coperti da contribuzione figurativa, non sono utili al soddisfacimento del requisito contributivo di legge che richiede almeno un anno di contributi nel biennio precedente la fruizione della disoccupazione.
In questi casi trova applicazione il c.d. meccanismo della neutralizzazione in forza del quale a fronte del verificarsi di particolari evenienze, risulta possibile effettuare la retrodatazione del biennio e dunque un suo ampliamento per un tempo pari all’evento occorso.