Disoccupazione e prestazioni familiari per i croati
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 30/07/2013 n.12242, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare 109/2013, ha precisato che dal 1° luglio u.s. il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti dei cittadini croati che hanno prestato attività lavorativa negli altri Stati comunitari o dei cittadini UE che hanno lavorato in Croazia, sarà determinato in applicazione dei regolamenti CE 883/2004 e 987/2009.
Fino a giugno, prima dell’ingresso nella UE della Croazia, in base alla convenzione in essere con l’Italia, le prestazioni di disoccupazione erano a carico dell’assicurazione dello Stato nel quale il lavoratore era stato iscritto da ultimo, a condizione che risultassero soddisfatti i requisiti previsti dalla legislazione di questo Stato.
Dal 1° luglio 2013 per l’erogazione della prestazione e la totalizzazione dei periodi di assicurazione non è più richiesto il periodo di assicurazione minimo di 6 mesi nel Paese in cui viene richiesta la prestazione (circ. 85/2010).
Invece per quanto riguarda l’esportabilità delle prestazioni di disoccupazione e gli eventuali rimborsi tra le istituzioni, dalla predetta data trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 64 del Reg. CE 883/2004 con la conseguenza che non è più previsto il pagamento per conto dello Stato in cui si è maturato il diritto alla prestazione. Sarà invece l’istituzione competente dello Stato di ultima occupazione a pagare direttamente la prestazione, anche se l’interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro.
In precedenza invece la convenzione italo-croata prevedeva la possibilità, per il disoccupato beneficiario dell’indennità di disoccupazione che si recava nell’altro Stato contraente, di esportare la prestazione di disoccupazione fino ad un massimo di 6 mesi. La prestazioni poi venivano corrisposte dall’Istituzione dello Stato in cui il lavoratore si era trasferito e rimborsate da quella dell’altro Paese.
In merito alla questione dei rimborsi, l’INPS conferma che l’unica forma riguarda esclusivamente le prestazioni erogate in favore dei disoccupati che risiedono in un Paese diverso da quello competente.
Ciò premesso il messaggio 12242/2013 precisa che le domande di disoccupazione già definite in base alla convenzione italo-croata non devono essere riesaminate dal 1° luglio 2013, data di applicazione dei regolamenti comunitari alla Croazia.
Invece le domande di prestazioni di disoccupazione in corso di definizione alla data del 1° luglio 2013, aventi decorrenza da data precedente, sono definite in base alla previgente disciplina e lo scambio di informazioni deve avvenire attraverso i formulari della serie I-HR 300.
Le domande di prestazioni aventi decorrenza dal 1° luglio 2013 sono esaminate in base alle disposizioni dei regolamenti comunitari. Per le modalità di scambio di informazioni relative alle domande da trattare in base alla normativa comunitaria, si richiamano le modalità indicate nelle circolari e messaggi già emanati sull’argomento.
Infine relativamente alle prestazioni familiari l’INPS per le prestazioni familiari spettanti fino al 30 giugno 2013, il diritto dovrà essere accertato in base alle disposizioni contenute nella citata Convenzione bilaterale. Le prestazioni familiari spettanti dal 1° luglio 2013, invece, saranno concesse in base alle norme comunitarie, per la cui applicazione si rimanda a quanto indicato nelle circolari e messaggi già emanati sull’argomento. Le Sedi provvederanno a ricostituire, a domanda, le pensioni in carico nel caso in cui spettino prestazioni per familiari residenti in Croazia, indipendentemente dal regime di liquidazione (autonomo o pro-rata) e dal regime convenzionale applicato (regolamentazione comunitaria o convenzione bilaterale).
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