Disoccupazione e rimborsi tra istituzioni: il nuovo sistema UE
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare n. 85 dell’1.7.2010, fa presente che la nuova normativa del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 ha fissato le disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione e rimborsi tra istituzioni. In particolare tali disposizioni prevedono che:
- l’istituzione dello Stato membro di ultima occupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi assicurativi risultanti negli altri Stati membri per l’accertamento del diritto alle prestazioni di disoccupazione;
- il diritto alle prestazioni di disoccupazione sussiste, oltre che, ovviamente, in favore della persona disoccupata che resta nello Stato in cui si è verificato il rischio di disoccupazione, anche nei confronti della persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro in cerca di impiego;
- le prestazioni di disoccupazione sono pagate direttamente dall’istituzione competente, di regola quella di ultima occupazione, anche se l’interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro;
- in determinati casi e in presenza di particolari condizioni lo Stato di residenza è tenuto ad erogare le prestazioni di disoccupazione alla persona disoccupata che ha svolto la sua ultima attività lavorativa in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza.
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