L'INPS, con il messaggio 15/10/2009 n.23324, fa seguito al precedente messaggio 20300/2009 per fornire i codici motivo cessazione che devono essere indicati nella domanda di disoccupazione non agricola richiesta dai lavoratori sospesi.
Più precisamente nella domanda andranno indicati il codice 65 (per i lavoratori sospesi con requisiti contributivi normali) e il codice 66 (per quelli con requisiti ridotti) se l'INPS deve provvedere al pagamento dell'intero ammontare della prestazione (80%) comprensiva anche della quota a carico dell'Ente bilaterale.
Se invece l'INPS paga solo la quota restante della prestazione di disoccupazione perché la restante parte è erogata dall'Ente bilaterale nella domanda andranno indicati rispettivamente il codice 68 (se con requisiti normali) oppure 69 (con requisiti ridotti).
L'INPS precisa anche che in merito ai lavoratori con requisiti ridotti, per le 78 giornate in costanza di rapporto di lavoro sono utili anche i periodi lavorati coperti dalla sola contribuzione IVS.