L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale una guida alla comunicazione di inizio dell’attività di gestione del personale ex art. 1, L. n. 12/1979.

Si ricorda che dal 1° marzo 2018 è disponibile la procedura telematica per effettuare le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1 della Legge n. 12/1979 da parte degli iscritti all'Ordine dei Commercialisti e all'Ordine degli Avvocati.

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro.

Detti adempimenti possono essere, altresì, svolti dai professionisti iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili o a quello degli Avvocati, previa comunicazione agli Ispettorati del Lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli.

Soltanto per le comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano restano ferme le previgenti modalità di assolvimento, salvo diverse intese che potranno intercorrere tra questo Ispettorato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e i predetti Enti autonomi.