Il lavoratore che non ha ancora cessato l'attività non può disporre del TFR dato che il diritto non è ancora sorto (Cass. 7/03/2005 n.4822). Ne consegue che non potendo disporre di un diritto non ancora sorto eventuali pattuizioni con le quali il lavoratore rinuncia ad un parte del TFR sono da considerarsi nulle. Infatti vige in questi casi il principio secondo cui la rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali è radicalmente nulla, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti.