Disponibilità dell'alloggio per lo straniero extracomunitario
A cura della redazione
Il requisito della disponibilità di alloggio previsto dall'art. 29 del DLgs 286/98 per lo straniero extracomunitario deve essere interpretato nel senso che quest'ultimo può essere in possesso di una semplice dichiarazione di ospitalità rilasciata da un terzo senza che vi sia un contratto di locazione, comodato o altro diritto reale.
La Corte d'Appello di Firenze ha infatti stabilito che in assenza di specifiche precisazioni che dispongano diversamente la disposizione normativa deve essere interpretata in senso più favorevole allo straniero.
Giustifica tale presa di posizione anche la nostra Costituzione (artt. 29, 30 e 31) posta a salvaguardia del diritto all'unità familiare considerato peraltro prevalente sul principio dell'ordine e della sicurezza pubblica.