DPI: chi è inidoneo cambia mansione
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un apposito quesito riguardante l'uso dei dispositivi di protezione individuale, ha precisato che, in caso di accertata inidoneità fisica del lavoratore a sopportare la movimentazione manuale di carichi, lo stesso deve essere adibito, ove possibile, a mansioni differenti.
Il D.Lgs. n. 81/2008 pone, degli obblighi in materia di uso dei DPI sia in capo al datore di lavoro che ai lavoratori, prevedendo, all'art. 75, che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, e che, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettere c) e d), gli stessi devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore.
In riferimento, in particolare, all'attività di movimentazione manuale di carichi, il datore è tenuto ad assicurare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori; lo stesso, inoltre, in relazione al giudizio di idoneità o meno alla mansione specifica rilasciato dal medico competente, deve attuare la misure indicate dal medico e, qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica, deve adibire il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.
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