La DPL di Brescia, con la nota protocollo 19/04/2007 n.6073, ha precisato che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario con un permesso di soggiorno scaduto per il quale ha richiesto il rinnovo entro i 6o giorni successivi alla sua scadenza può essere sanzionato anche se il Ministero dell'interno con la direttiva 5/08/2006 ha stabilito diversamente.
L'intervento della DPL di Brescia fa seguito alla nota 25/01/2007 della Procura della Repubblica della stessa Provincia con la quale ha ricordato che i termini da rispettare per il rinnovo del permesso di soggiorno giunto a scadenza sono quelli previsti dal T.U. sull'immigrazione (ossia 30, 60 o 90 giorni prima della scadenza a seconda della diversa durata del permesso di soggiorno).
In sostanza per la DPL di Brescia devono essere disattese le istruzioni impartite dal Ministero del lavoro con la predetta direttiva secondo cui il riconoscimento dei diritti connessi al permesso di soggiorno, compreso quello a svolgere l'attività lavorativa, non viene meno nelle more del rilascio del rinnovo, purchè questo sia stato richiesto nei termini di legge e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza dello stesso permesso.