In merito al periodo delle due settimane di ferie che ai sensi dell'art.10 del DLgs 66/2003 deve essere fruito anche in modo frazionato ma entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, la DRL Abruzzo con la risposta del 29/06/2006 ad un quesito ricevuto ha precisato tra le altre cose che i 18 mesi devono decorrere al termine dei primi 12 mesi (quelli in cui le ferie sono maturate). Inoltre la Direzione regionale ha sottolineato che a norma dell'art. 2109 c.c. spetta all'imprenditore decidere il periodo di godimento delle ferie, restando comunque inteso che l'esercizio della predetta facoltà deve avvenire tenendo conto delle esigenze aziendali, quanto dell'interesse dei dipendenti. Vale a dire che la decisione dell'imprenditore circa i periodi delle ferie deve essere effettuata in modo tale che sia assicurata la fruizione reintegratrice delle energie psico-fisiche dei dipendenti, riconosciuta e garantita agli stessi dalla Costituzione.