DRL Abruzzo: risposte ai quesiti sull'apprendistato professionalizzante
A cura della redazione
La DRL Abruzzo, sul proprio sito internet, ha fornito il 13/09/2006 le risposte a cinque quesiti giunti in sede in materia di apprendistato professionalizzante.
1 - computo della forza lavoro e determinazione del tutor - al fine di determinare il limite di "meno 15 dipendenti" previsto dal DM 28/02/2000, i lavoratori part time devono essere computati come stabilito dall'art. 6 del DLgs 61/2000. Inolte non vanno computati gli apprendisti in forza e quelli da assumere (ex art. 53, c.2, DLgs 276/2003). Affinchè le funzioni del tutor possano essere svolte dal titolare dell'azienda è necessario che l'impresa abbia meno di 15 dipendenti. In quest'ultimo caso il requisito è soddisfatto con la presenza di 14 lavoratori dipendenti a tempo pieno più uno a tempo parziale non superiore al 50% di quello contrattuale pieno vigente nell'impresa.
2 - Al fine di verificare se sia o meno possibile stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante con viaggiatori e piazzisti è necessario verificare se il CCNL Confcommercio agli stessi applicato preveda o meno che tra le specifiche qualifiche conseguibili attraverso il rapporto formativo di cui all'art.49 DLgs 276/2003 vi è ricompresa anche quella dei viaggiatori e piazzisti.
3 - In merito alla ricerca del profilo professionale da prendere a riferimento per erogare la formazione, la Regione Abruzzo data la molteplicità e varietà di qualifiche relative ai vari settori economici ha previsto tre situazioni: a) se la qualifica professionale corrisponde ad un profilo professionale previsto dal CCNL di categoria o dalla normativa regionale, il piano formativo dovrà far riferimento a quel profilo professionale; b) se la qualifica professionale non corrisponde totalmente ad uno dei profili professionali individuati, il piano formativo dovrà far riferimento al profilo professionale più simile a quello d'interesse integrando se necessario con altri e nuovi profili; c) se la qualifica professionale manca tra quelle disciplinate o non trova riscontro tra i profili professionali previsti dal CCNL o dalla normativa regionale, spetta all'azienda formulare una proposta di istituzione di un nuovo profilo professionale alla regione.
4 - In attesa della regolamentazione regionale dell'aspetto formativo spetta ai CCNL provvedervi compreso il contenuto del piano formativo individuale (art.13bis L. 80/2005).
5 - la funzione del tutor può essere svolta da una persona che abbia i seguenti requisiti: inquadramento contrattuale pari o superiore a quello di destinazione finale dell'apprendista; esperienza lavorativa di almeno 4 anni, di cui 2 nell'area di attività delal qualifica che l'apprendista dovrà conseguire; titolo di studio di livello almeno pari a quello posseduto dall'apprendista professionalizzante all'atto dell'assunzione, fatta eccezione per le imprese con meno di 15 dipendenti e per le imprese artigiane; partecipazione ad un corso formativo di durata non inferiore a 12 ore entro 90 giorni dall'attivazione del contratto di apprendistato.