Durc, dal 2013 l'invio solo tramite PEC
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 12 dell’1 giugno 2012, ha fornito chiarimenti in merito ai presupposti e alle modalità di rilascio del Durc, anche alla luce delle recenti modifiche normative in materia di semplificazione amministrativa.
Innanzi tutto, si rileva che le amministrazioni pubbliche concedenti sono tenute ad acquisire, d’ufficio, il Durc, non solo nell’ambito dei lavori pubblici ma anche dei lavori privati dell’edilizia. Nell’ambito dei lavori privati in edilizia è, comunque, possibile, da parte dei privati, richiedere il Documento ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati.
In merito alla sostituibilità del Durc con un’autocertificazione, il Ministero ha chiarito che il documento, pur rientrando nella categoria dei certificati, non può costituire oggetto di “autocertificazione”; tuttavia, è possibile, per l’impresa, presentare una dichiarazione in luogo del Durc in alcune ipotesi specifiche. Si ricordano, infatti, l’art. 38, c. 1, lett. i), D.Lgs. 163/2006 e l’art. 4, c. 14-bis, DL 70/2011 (L. 106/2011), secondo cui, per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con Pubbliche Amministrazioni e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del documento unico di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono, comunque, tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Nel ricordare, infine, che il Durc ha validità trimestrale, il Ministero ha ricordato che, a decorrere dall’1.7.2013, l’invio del Documento avverrà esclusivamente tramite Poste elettronica Certificata (PEC), ai sensi e per gli affetti dell’art. 3, c. 2, DPCM 22.7.2011.
Riproduzione riservata ©