La CNCE, con la nota del 10/05/2012, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato del 4 maggio 2012 n. 8, ha ricordato che i giudici amministrativi hanno escluso ogni discrezionalità delle stazioni appaltanti nella valutazione della gravità delle violazioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali ai fini del rilascio del DURC.
L’intervento del Consiglio di Stato ha avuto ad oggetto l'art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale.
Nella sentenza si legge che la nozione di "violazione grave" non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante ma si desume dalla disciplina previdenziale e, in particolare, dalla disciplina del Durc.
Pertanto spetta agli istituti di previdenza verificare la regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione, le cui certificazioni non possono essere sottoposte al giudizio delle stazioni appaltanti.