L’INPS, con il messaggio 29/07/2015 n.8900, ha reso noto che se la regolarità contributiva non può essere attestata, INPS, INAIL e Casse edili devono trasmettere tramite PEC all’interessato o al soggetto da lui delegato ai sensi della L. 12/1979, l’invito a regolarizzare la posizione indicando analiticamente le cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. 

La notifica a mezzo PEC dell’invito a regolarizzare, equivale alla notificazione a mezzo posta e costituisce la modalità esclusiva che il legislatore ha inteso fissare per assicurare l’adempimento da parte degli Enti tenuti al controllo.

Gli indirizzi PEC che verranno utilizzati per l’invio degli inviti a regolarizzare sono quelli registrati presso le CCIAA. 

Se manca l’indirizzo PEC, l’invito a regolarizzare la posizione verrà notificato in via del tutto eccezionale e transitoria (in attesa di disposizioni diverse da parte della Direzione centrale dell’INPS) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Trascorsi 30 giorni dalla prima richiesta, fissato per la conclusione dell’intero procedimento di regolarizzazione, nel caso in cui l’inadempienza continui a persistere la richiesta si concluderà con esito di irregolarità.