Sul S.O. n. 19/L alla G.U. n. 100/2024 è stata pubblicata la Legge 56/2024 di conversione del DL 19/2024 recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Riguardo alla patente a punti, che imprese e lavoratori autonomi sono tenuti a possedere se operano nei cantieri temporanei o mobili a decorrere dal 1° ottobre 2024, la Legge di conversione prevede che restano esclusi da tale obbligo coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in un Paese UE diverso dall'Italia è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese di origine e nel caso di paese exrtraUE, riconosciuto dalla legge italiana.

Tra i requisiti che devono possedere i soggetti interessati per ottenere la patente a punti la Legge di conversione aggiunge la designazione del RSPP, nei casi in cui la normativa vigente lo richiede.

Inoltre, si prevede che il possesso dei requisiti possa essere autocertificato.

Viene invece eliminato il requisito inizialmente previsto dal DL 19/2024 riguardante l’adempimento degli obblighi formativi previsti dal decreto stesso per i lavoratori autonomi.

La Legge di conversione prevede che spetta a un decreto del Min. lavoro individuare le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, i contenuti informativi nonché i presupposti e il procedimento di adozione del provvedimento di sospensione.

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più dei citati requisiti. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

In merito alla decurtazione dei punti che una patente può avere se risultano accertate determinate violazioni, la Legge 56/2024 stabilisce che se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

I provvedimenti definitivi sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità telematiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'INL ai fini della decurtazione dei crediti.

Il DL 19/2024 ha previsto che la patente con punteggio inferiore a 15 crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 14 (provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto dell'appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto. A tal riguardo la Legge di conversione ha stabilito che è consentito il completamento delle attività oggetto dell'appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Infine, viene modificato il sistema sanzionatorio. In particolare, in mancanza di patente o del documento equivalente,  alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 36/2023, per un periodo di sei mesi.

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con patente con punteggio inferiore a 15 crediti.